GLI OBBLIGHI CONTRIBUTIVI

 

L'obbligo del versamento dei contributi previdenziali è la diretta conseguenza dell' obbligo assicurativo. Quest'ultimo sorge nel momento stesso in cui le prestazioni di un soggetto (lavoratore) vengono utilizzate da un'altro soggetto, che assume la qualificazione giuridica di datore di lavoro. L'onere contributivo grava sia sul lavoratore - mediante una trattenuta sulla retribuzione - sia sul datore di lavoro. L'obbligo del pagamento è invece completamente a carico del datore di lavoro. In nessun caso il dipendente ed il datore di lavoro possono esimersi dalla contribuzione che deriva dall'obbligo assicurativo ed è nullo qualunque patto tra gli stessi volto ad eludere la contribuzione.

L’esame delle regole che disciplinano gli adempimenti contributivi delle imprese dello spettacolo e dello sport non può non  tener conto delle  specificità delle figure professionali assicurate all'ENPALS in considerazione della saltuarietà dell'attività lavorativa e della natura delle retribuzioni percepite da parte dei lavoratori del settore. Infatti, a differenza di quanto stabilito per le altre gestioni previdenziali, l’obbligo assicurativo e contributivo nei confronti dell’ENPALS discende dal fatto che la prestazione lavorativa sia stata svolta da un lavoratore appartenente  ad una delle categorie professionali indicate tassativamente dalla legge (cfr. circolare n.7 e circolare 8 del 30 marzo 2006).

In particolare, l’obbligo del datore di lavoro di versare i contributi previdenziali all'ENPALS (anche per la quota a carico del lavoratore) viene assolto, in via patrimoniale, con il pagamento della sola contribuzione  pensionistica (IVS) dovuta  tramite il modello F24/I24 e,  in via amministrativa, con la presentazione della denuncia mensile unificata delle retribuzioni soggette a contribuzione percepite dai lavoratori occupati (contenente la precisa indicazione delle giornate di effettivo  lavoro e dei versamenti effettuati).

L' imponibile  da prendere a riferimento per il calcolo dei contributi dovuti si determina osservando le disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 314/1997 che ha armonizzato la materia contributiva con quella fiscale. Con riferimento alla  retribuzione giornaliera imponibile, inoltre, devono essere rispettati i valori relativi ai minimali di legge.  Infatti, il relativo limite minimo da assumere come base del calcolo dei contributi, non può essere inferiore all’importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi e, comunque, non inferiore al 9,5% dell’importo del trattamento minimo di pensione previsto a carico del fondo pensioni lavoratori dipendenti, in vigore al primo gennaio di ogni anno. Il principio statuito comporta l'obbligo della commisurazione del versamento della contribuzione di previdenza e di assistenza sociale alla retribuzione contrattualmente dovuta se superiore a quella di fatto corrisposta.

Parimenti, il datore di lavoro deve rispettare le previsioni normative in materia sia di massimale annuo della base contributiva e pensionabile (per i lavoratori iscritti all’Enpals successivamente alla data del 31/12/95 e privi di anzianità contributiva in altre gestioni previdenziali obbligatorie), sia di massimale di retribuzione giornaliera imponibile (per i lavoratori già iscritti alla data del 31/12/95 o iscritti successivamente, ma con precedente anzianità contributiva). Sulla parte di retribuzione eccedente i massimali sarà dovuto il contributo di solidarietà e l'aliquota aggiuntiva applicati conformemente alla normativa di riferimento. Per consentire la correttezza degli adempimenti contributivi sulla base dei predetti valori adeguati all’indice ISTAT, l’ENPALS predispone con cadenza annuale apposite circolari.

Con riferimento, infine, alle aliquote contributive, le medesime negli ultimi anni sono state armonizzate con quelle in vigore nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'INPS.

Infatti, con specifico riferimento al Fondo lavoratori dello spettacolo, già il Decreto Legislativo n. 182/1997 aveva previsto che a decorrere dal 1° gennaio 1997, per i lavoratori iscritti a forme pensionistiche obbligatorie dopo il 31/12/1995, il contributo complessivo ENPALS fosse  pari all'aliquota vigente nell' assicurazione generale obbligatoria (all'epoca pari al 32,70%), e che, sempre a decorrere dall'1/1/97, per il personale già iscritto al 31/12/1995, l'aliquota avrebbe subito incrementi biennali fino alla completa parificazione all'aliqota vigente nell'AGO, che la legge n. 289/2002 ha, tra l'altro, anticipato al 1° gennaio 2003.

Analogamente, il Decreto legislativo n. 166/1997, ha rideterminato la contribuzione dovuta al Fondo sportivi professionisti, prevedendo incrementi annuali dell'aliquota a carico del datore di lavoro, fino alla completa parificazione alla misura vigente nell'AGO (avvenuta con decorrenza 1/1/2005).

Da ultimo, si segnala che la legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007) ha previsto, con effetto dal 1° gennaio 2007 , l'aumento di 0,30 punti percentuali dell'aliquota contributiva, che, quindi, attualmente è pari, salvo alcune eccezioni, al 33%.

Al fine di agevolare le aziende dello spettacolo e dello sport, si rendono disponibili le tabelle delle aliquote contributive vigenti e l'elenco delle attività delle imprese per le quali è prevista l'immatricolazione all'ENPALS.

Visualizza le tabelle delle aliquote per i lavoratori dello spettacolo

Visualizza le tabelle delle aliquote per gli sportivi professionisti

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